sabato 17 marzo 2018

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum

Marco evidenzia



Da oltre 10 anni con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), è sanzionato l’uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità. L’attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011 (dl 201/2011). Nonostante ciò, a seguito di segnalazioni risulta che continuano ad essere utilizzati assegni che non riportano tale clausola pur essendo di importo maggiore di 1.000 euro. Per questo si ritiene utile ricordare le regole vigenti in materia. Dal 2008 le banche non stampano più carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovarsi nel cassetto un vecchio blocchetto, può ancora utilizzarlo per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro a patto che scriva di suo pugno 'non trasferibile'. Se l’importo è inferiore a 1.000 euro l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario. I casi venuti recentemente alla ribalta della cronaca hanno acceso i riflettori su questa tematica, a cui si lega il dibattito sul regime sanzionatorio quando la norma antiriciclaggio viene violata. Con il decreto legislativo 90/2017 le sanzioni sono state inasprite, in considerazione del fatto che il regime precedente era risultato scarsamente dissuasivo. Dal 4 luglio 2017 è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione per importi non eccedenti i 250.000 euro. È stato verificato che, in alcuni casi, le sanzioni elevate possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con le osservazioni contenute in un parere parlamentare, sta valutando la possibilità di modificare il regime sanzionatorio recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione. Dall’indagine condotta dal MEF per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che nessuna sanzione è mai stata ancora irrogata ai sensi della nuova normativa e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l’oblazione che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.

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